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REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 765

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo. (026U0765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 luglio 1926, n. 1380 (in G.U. 21/08/1926, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1926
al: 24-3-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   provvedere
organicamente all'ordinamento amministrativo e tributario dei  luoghi
di cura, di soggiorno o di turismo al fine di assicurarne la tutela e
di promuoverne lo sviluppo; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di Comuni  contermini  o
di  loro  frazioni,  ai  quali   conferisce   importanza   essenziale
nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte od in  alcune
stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno  o  di  svago,  sono
considerati, agli effetti del  presente  decreto,  come  stazioni  di
cura, di soggiorno o di turismo.