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REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 541

Aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie. (026U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2488 (in G.U. 08/07/1927, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1928)
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Testo in vigore dal: 12-2-1928
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797; 
 
  Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le 
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci  di
provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23
novembre 1921, n. 1797, sono aggiunte le seguenti voci: 
    

 ===================================================================
 |  Numero e |                     |           |   Quantitativo    |
 |  lettera  |                     |           |massimo annuale da |
 |   della   |                     |           |   ammettere al    |
 |  tariffa  | Denominazione delle | Dazio di  |  trattamento di   |
 |  generale |        merci        |  entrata  |      favore       |
 +===========+=====================+===========+===================+
 |           |                     |Esente dal |                   |
 |           |                     |1° gennaio |                   |
 |           |                     |al 31      |                   |
 |84.a n. 1  |Uva fresca da tavola |luglio     |   Quintali 1000   |
 +-----------+---------------------+-----------+-------------------+
 |           |                     |Esenti dal |                   |
 |           |                     |1° ottobre |                   |
 |           |                     |al 30      |                   |
 |70-a       |Pomodori freschi     |aprile     |      Id.   5000   |
 +-----------+---------------------+-----------+-------------------+
 |93-8-b     |Budella salate       |Esenti     |      Id.    400   |
 +-----------+---------------------+-----------+-------------------+
 |           |Uova di tonno        |           |                   |
 |           |preparate per uso    |           |                   |
 |ex 36      |alimentare           |Lire 30    |      Id.     80   |
 +-----------+---------------------+-----------+-------------------+
  
    
                                                    (1) (2) (3) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 6 febbraio 1927, n. 235 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1)  che  "I  quantitativi  da  ammettere  nell'anno  1927  alla
importazione nel Regno col trattamento di  favore  stabilito  dal  R.
decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797,  R.  decreto-legge  7  marzo
1926, n. 541, e R.  decreto-legge  15  agosto  1926,  n.  1865,  sono
fissati per le seguenti merci di origine o provenienza dalle  Colonie
italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate: 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico".
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio D.L. 7 aprile 1927, n. 582, convertito senza modificazioni
dalla L. 16 febbraio 1928, n. 715, ha disposto (con l'articolo unico,
comma 1) che "Il periodo in cui i pomodori freschi e l'uva fresca  da
tavola di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel  Regno
a regime di favore stabilito dal R. decreto-legge 7  marzo  1926,  n.
541, e' modificato come segue: 
    «Pomodori freschi dal 1° ottobre al 31 maggio; 
    «Uva fresca da tavola dal 1° gennaio al 20 agosto»". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  27  ottobre  1927,  n.  2257,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 9 dicembre 1928, n.  3452,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il quantitativo massimo di budella salate  di
provenienza dalle  Colonie  italiane  da  importarsi  nel  Regno  col
trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n.
541, e' portato a quintali 600 annui". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il  Regio  D.L.  18  dicembre  1927,  n.  2702,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 5 luglio  1928,  n.  2006,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il quantitativo  massimo  di  uova  di  tonno
preparate per uso alimentare di provenienza dalle Colonie italiane da
importare nel Regno  col  trattamento  di  favore  stabilito  dal  R.
decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, e' portato a quintali 110 annui".