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REGIO DECRETO 1 marzo 1926, n. 431

Sospensione di ogni nuova iscrizione in patente di vettore di emigranti di piroscafi italiani od esteri diretti al Nord America. (026U0431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-1926 al: 30-6-1927
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n.2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Premesso che il numero degli emigranti per il Nord America è andato diminuendo in seguito alle leggi restrittive della immigrazione ed alle migliorate condizioni interne del Paese, e che vanno, invece, crescendo di numero le richieste da parte di Compagnie di navigazione per essere ammesse ad esercitare il trasporto anzidetto, anche con un maggior numero di unità;

Considerato che le Compagnie autorizzate al servizio di emigrazione hanno, in conformità delle direttive del Commissariato generale dell'emigrazione, apportato ai loro piroscafi migliorie notevoli negli alloggi, nelle installazioni e nel trattamento degli emigranti con impegno di intensificare ogni più opportuna innovazione;

Attesochè in questo stato di cose non sarebbe giustificato incoraggiare una maggiore ripartizione del traffico, che si risolverebbe sopratutto in un aumento di spese generali, e, in definitiva, in un pregiudizio per gli stessi emigranti;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far tempo dal 1° marzo 1926 è sospesa temporaneamente ogni nuova iscrizione in patente di vettore di emigranti di piroscafi italiani ed esteri diretti al Nord America, ed è altresì sospesa la facoltà di rilasciare la licenza o patente per singolo viaggio a destinazione del Nord America, a piroscafi che non abbiano viaggiato periodicamente dai porti italiani in regolare servizio di emigrazione durante tutto l'anno 1925.

Potranno però essere ammessi in patente o alla licenza i piroscafi di nuova costruzione i cui piani siano stati approvati, per le rispettive competenze, dal Commissariato generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale della marina mercantile.

A norma del capoverso dell'art. 21 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, il presente decreto sarà presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini- Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.

Atti del Governo, registro 246, foglio 135. - Coop