stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1926, n. 399

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (026U0399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-3-1926 al: 14-2-1929
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennità di qualsiasi natura - una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;

di L. 4500 nominali per il grado di tenente;

di L. 3000 nominali per il grado di capitano;

di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a lire 3000 nominali.