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REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1926, n. 386

Provvedimenti per la costruzione di case popolari. (026U0386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2087 (in G.U. 18/12/1926, n.291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessita e l'urgenza di provvedere alla costruzione di case popolari da cedersi in proprietà;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È autorizzata la spesa di L. 100 milioni da stanziarsi per 50 milioni di lire nell'esercizio in corso ed in eguale misura in quello successivo, per concorso dello Stato nella costruzione di case popolari eseguite da Comuni e dagli Istituti autonomi ed Enti morali per case-popolari di cui al n. 3 dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e da cedersi in proprietà, anche in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e dei rispettivi statuti, a singoli privati.