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REGIO DECRETO 10 gennaio 1926, n. 245

Corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero. (026U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1925 al: 24-11-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 1873 del 4 maggio 1922 e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 784 del 4 maggio 1924 circa corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro ad interim per la marina, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale militare della Regia marina, imbarcato su Regie navi all'estero, che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata della nostra, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle spettanze come appresso è indicato:

Sul 40 per cento del solo stipendio e quindi con esclusione degli altri assegni accessori a qualsiasi titolo (supplemento di servizio attivo, indennità militare, caro-viveri, distinzioni onorifiche);

Sul 40 per cento della sola paga dei 2° capi anziani ed ordinari e quindi con le esclusioni di cui al capoverso precedente;

Sul 100 per cento della paga dei sottocapi e comuni;

Sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni «ad personam»;

Sull'intero complesso degli assegni speciali di bordo, ad eccezione del soprassoldo di imbarco per gli ufficiali di cui all'art. 3 del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1064.

Il cambio come sopra indicato sulla valuta cartacea locale spetta altresì sugli assegni di vitto che si corrispondono alle mense in base alle disposizioni del R. decreto n. 1873 del 4 maggio 1922 e successive varianti.