stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1926, n. 224

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento del servizio automobilistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno. (026U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263 (in G.U. 28/07/1926, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-2-1926 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità che alle spese per le vetture automobili in servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione centrale dell'interno provveda il Ministero dell'interno con la speciale organizzazione di cui dispone;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di L. 1,304,000 del capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 è diminuito della somma di L. 285,000.

La predetta somma è passata in aumento al capitolo n. 79 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo alla cui denominazione verrà aggiunto: «Spese automobili per i servizi centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione dell'interno». A quest'ultimo capitolo verranno imputate le spese finora sostenute per il servizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 158. - Coop.