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REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 193

Ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia. (026U0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  15-2-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;
Visto i Regi decreti 25 ottobre 1924 e 20 novembre successivo, n. 1944 e n. 1945;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Spetta all'ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici preposto alla edilizia popolare ed economica la vigilanza sulle costruzioni e sulla manutenzione di tutti i fabbricati costruiti con contributo dello Stato, fino a quando non sia avvenuto il riscatto nelle forme di legge da parte degli assegnatari, e l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla vigilanza attiva sulla regolarità del funzionamento delle cooperative edilizie, attualmente di spettanza della Commissione di vigilanza di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412; curare l'osservanza delle disposizioni del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, in quanto ciò rientri nella competenza del Ministro per i lavori pubblici, nonché l'adempimento di tutte le attribuzioni già conferite al Ministero dell'economia nazionale ed ora demandate al Ministero dei lavori pubblici in seguito al trasferimento del servizio alla dipendenza del Ministero stesso; provvedere all'approvazione dei progetti e rilasciare i nulla osta pei pagamenti in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti giusta gli articoli 6 e 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; predisporre i provvedimenti diretti a risolvere tutte le questioni relative in genere alla edilizia popolare ed economica, e provvedere infine alle istruttorie di tutti gli affari sottoposti al parere o alla decisione della suindicata Commissione di vigilanza.