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REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 103

Autorizzazione al comune di Castrofilippo (Girgenti) ad applicare la tassa bestiame. (026U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-2-1926 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 29 novembre 1923, del Commissario prefettizio e quella successiva 2 maggio 1925 del Consiglio comunale di Castrofilippo con la quale è stata chiesta per gli anni 1924-1925 la deroga al disposto all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che stabilisce i casi di esenzione per la tassa sul bestiame;

Ritenuto che la Giunta provinciale amministrativa di Girgenti ha approvato le predette deliberazioni nelle sedute del 17 luglio e 10 settembre 1925;

Visto l'art. 32 della suddetta legge 15 luglio 1906, n. 383, per le provincie del Mezzogiorno e delle Isole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Castrofilippo (Girgenti) è autorizzato ad applicare la tassa bestiame in conformità della deliberazione 2 maggio 1925, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 luglio e 10 settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 2. - Faini.