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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 66

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione portuale e anticipazioni per spese di ampliamento del porto stesso. (026U0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernenti il contributo annuo dovuto al Consorzio autonomo del porto di Genova per le spese di manutenzione del porto;
Visto l'art. 4 lettera B del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, col quale veniva fissato nella somma massima di L. 2.400,000 il contributo da versare al Consorzio autonomo del porto di Genova sul provento delle tasse portuali e destinato a rimborsare il Consorzio delle spese straordinarie per servizi generali di vigilanza attinenti alla sicurezza delle merci, delle navi e delle persone nel porto di Genova;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 15 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303, le spese per tale vigilanza saranno più rimborsate al Consorzio e quindi i relativi stanziamenti fino al 30 giugno 1929 possono essere erogati per le opere portuali in aggiunta ai fondi di cui alla lettera A del citato art. 4 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per i lavori pubblici e delle comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, è elevato alla misura di annue L. 4,500,000 a decorrere dal 1° luglio 1925.

Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verrà corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.