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REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2536

Sistemazione e trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato. (025U2536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2044 (in G.U. 14/12/1926, n. 287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonché gli articoli aggiunti al medesimo col decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con effetto dalla data di passaggio all'industria privata delle linee di navigazione tra: Civitavecchia-Terranova, Terranova-Maddalena e Napoli-Palermo, di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà consentire agli agenti stabili, in prova e avventizi con trattamento di agenti stabili, già addetti ai servizi dei piroscafi postali, di far passaggio nel personale ferroviario. Detti agenti, distintamente per ogni servizio a cui saranno destinati e per ogni singolo grado che sarà loro assegnato, saranno collocati nei ruoli fino a coprire le vacanze esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto: per l'eventuale eccedenza saranno tenuti in soprannumero fino ad assorbimento nei posti che si renderanno vacanti con le successive eliminazioni in ogni singolo grado e servizio.

Il passaggio nel personale ferroviario non è consentito:

a) per gli agenti stabili iscritti al Fondo pensioni che al 1° gennaio 1926 abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio necessari per un normale esonero con diritto a pensione;

b) per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che al 1° gennaio 1926 abbiano superato 65 anni di età, oppure 60 anni di età e 30 di servizio utile per il computo dell'indennità di cui all'art. 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.