stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2337

Modificazione al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. (025U2337)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  27-1-1926 al: 26-11-1934
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, resta modificato come segue:

«Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali mediante il corrispettivo di centesimi 40 per pacco di qualsiasi reso sino a 10 chilogrammi senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste».