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LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2307

Disposizioni sulla stampa periodica. (025U2307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-1-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ogni  giornale  o  altra  pubblicazione  periodica  deve  avere  un
direttore responsabile. 
  Qualora il direttore  sia  senatore  o  deputato,  il  responsabile
dovra' essere uno dei principali redattori ordinari  del  giornale  o
della pubblicazione periodica. 
  Il direttore o  il  redattore  responsabile  deve  essere  iscritto
nell'albo professionale dei giornalisti. 
  Il  direttore   o   redattore   responsabile   deve   ottenere   il
riconoscimento del procuratore generale presso la Corte  di  appello,
nella cui giurisdizione e' stampato il giornale  o  la  pubblicazione
periodica. 
  Il procuratore generale puo' negare o revocare il riconoscimento  a
coloro che siano stati condannati due volte per  delitti  commessi  a
mezzo della stampa. 
  Il provvedimento del procuratore generale  che  nega  o  revoca  il
riconoscimento e' motivato; e contro di esso  si  puo'  ricorrere  al
Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento  del  Ministro  e'
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita'.