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LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2275

Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere. (025U2275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))