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LEGGE 3 dicembre 1925, n. 2151

Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sulla assunzione medesima. (025U2151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-12-1925

Art. 1



I poteri e le funzioni già conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.