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LEGGE 22 novembre 1925, n. 2125

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo. (025U2125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1



All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 24. - Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglie al valore civile, della medaglia dei benemeriti della Sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra;

4° che siano vedove di caduti purché non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3° elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno.

Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi Stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24.-bis. Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24.-ter. - Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1° sindaco, assessore;

2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.