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LEGGE 22 novembre 1925, n. 2125

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo. (025U2125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 24 della legge  comunale  e  provinciale,  testo  unico  4
febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti: 
 
  Art. 24. - Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative  le
donne che hanno compiuto il 25° anno di eta' ovvero lo  compiono  non
piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle
liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
 
    1° che siano decorate di medaglie  al  valore  militare  o  della
croce al merito di guerra; 
 
    2° che  siano  decorate  di  medaglie  al  valore  civile,  della
medaglia  dei  benemeriti  della  Sanita'  pubblica   o   di   quella
dell'istruzione elementare o  di  quella  per  servizio  prestato  in
occasione  di  calamita'  pubbliche,   conferita   con   disposizione
governativa; 
 
    3° che siano madri di caduti in guerra; 
 
    4° che siano vedove di caduti purche' non siano state private del
diritto alla pensione a termini e per effetto  dell'art.  23  del  R.
decreto 12 luglio 1923, n. 1491; 
 
    5° che abbiano l'effettivo  esercizio  della  patria  potesta'  o
della tutela e sappiano leggere e scrivere; 
 
    6° che  abbiano,  se  nate  antecedentemente  al  1894,  superato
l'esame di promozione della 3° elementare;  se  nate  posteriormente,
che  producano  un  certificato  di  promozione  dall'ultima   classe
elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di
loro   residenza.   Sul   certificato   di   studi   deve   risultare
l'attestazione della autorita' scolastica che  lo  stesso  e'  valido
quale  proscioglimento  dall'obbligo   agli   effetti   della   legge
elettorale. 
 
  Potra' tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione  ad
un primo corso  di  un  istituto  o  scuola  pubblica  governativa  o
pareggiata   riconosciuta   dallo   Stato    di    grado    superiore
all'elementare; o l'aver superato uno speciale  esame  le  cui  norme
saranno stabilite con regolamento  da  emanarsi  di  concerto  fra  i
Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno. 
 
  Per l'applicazione della presente legge nelle  nuove  Provincie  si
avra' riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti; 
 
    7° che paghino annualmente nel Comune nel quale  vogliono  essere
iscritte, per contribuzioni  dirette  erariali  di  qualsiasi  natura
ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi,  una  somma
non inferiore complessivamente  a  100  lire  e  sappiano  leggere  e
scrivere. 
 
  Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate  pei  beni  dei
figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge. 
 
  Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei  beni  del
marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. 
 
  La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si da'
nei modi Stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale. 
 
  Art. 24.-bis. Nella prima revisione  delle  liste  elettorali  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, saranno  iscritte  soltanto
le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai
sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33  della  legge  comunale  e
provinciale. 
 
  Art. 24.-ter. - Le donne iscritte nelle liste elettorali,  che  non
siano colpite dalle ineleggibilita' previste dagli articoli 26  e  28
della legge comunale  e  provinciale,  sono  eleggibili  agli  uffici
designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti: 
 
    1° sindaco, assessore; 
 
    2°  presidente  dell'Amministrazione   provinciale   e   deputato
provinciale; 
 
    3° componente della Giunta provinciale amministrativa; 
 
    4° componente del Consiglio di leva;  della  Commissione  per  la
requisizione  dei  quadrupedi,  per  la  revisione  delle  liste  dei
giurati, componente della Direzione  provinciale  del  tiro  a  segno
nazionale, e del Comitato forestale.