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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1313

Provvidenze per la propaganda, la dimostrazione e la sperimentazione agraria e l'organizzazione locale per l'attuazione dei provvedimenti intesi a promuovere l'aumento della produzione granaria. (025U1313)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno e per la pubblica istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Provvedimenti per la propaganda, la dimostrazione e la sperimentazione agraria.

Art. 1



Il fondo annuo di L. 3.500.000 a favore delle Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui al R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2471, è portato a L. 7.000,000, a decorrere dal 1° luglio
1925.

La maggior spesa farà carico al bilancio dello Stato, e sarà portata in aumento del capitolo 55 del bilancio del Ministero per l'Economia Nazionale per l'esercizio 1925-26, e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il riparto di detta somma, tra le Cattedre del Regno, sarà fatto sulla base dei principali criteri stabiliti dal comma 3 dell'art. 1 del R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2471, con particolare riguardo però alle condizioni dei bilanci delle singole Cattedre.