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REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1309

Approvazione dei contributi scolastici a carico dei comuni della Venezia Giulia. (025U1309)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-8-1925
al: 26-11-1928
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763; 
 
  Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il contributo che ciascun comune della Venezia  Giulia
(Provincie  di  Trieste,  del  Friuli,  di  Fiume  e  di  Zara)  deve
annualmente versare alla Tesoreria  dello  Stato,  a  datare  dal  1°
gennaio 1924, a norma dell'art. 1  del  R.  decreto-legge  1°  maggio
1924, n. 763, il cui ammontare rimane stabilito nella somma  indicata
rispettivamente nell'elenco annesso al  presente  decreto  e  firmato
d'ordine Nostro dal Ministro per la pubblica istruzione e  da  quello
per le finanze.