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REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole. (025U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1957)
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Testo in vigore dal:  16-7-1925 al: 30-6-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito i1 Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esso collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole sono istituiti, con il nome di Provveditorati alle opere poi compartimenti territoriali, e nelle sedi partitamente indicate, i seguenti uffici:

1° Provveditorato alle opere per le provincie di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, con sede a Caserta;

2° Provveditorato alle opere per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila;

3° Provveditorato alle opere per le provincie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, con sede a Bari;

4° Provveditorato alle opere per la Basilicata, con sede a Potenza;

5° Provveditorato alle opere per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, con sede a Catanzaro;

6° Provveditorato alle opere per le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani, con sede a Palermo;

7° Provveditorato alle opere per le provincie di Cagliari e Sassari, con sede a Cagliari.

Per la provincia di Napoli sarà, ai medesimi effetti, provveduto con separato decreto.

Il Provveditorato alle opere con sede in Catanzaro, istituito pei fini del presente decreto, assorbirà, continuandone l'attività, l'ufficio regionale per le strade calabresi, sorto in base al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1432.

Saranno interamente attribuite ai Provveditorati, in ragione di territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari che saranno soppressi.

La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile di Roma sarà limitata alla provincia di Roma.