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REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole. (025U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1957)
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Testo in vigore dal: 16-7-1925
al: 30-6-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito i1 Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con
i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale  e
per la pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle  opere  pubbliche  e
per l'attuazione delle provvidenze ad esso  collegate  e  dirette  al
sollecito miglioramento delle  condizioni  del  Mezzogiorno  e  delle
Isole sono istituiti, con il nome di Provveditorati  alle  opere  poi
compartimenti territoriali, e nelle  sedi  partitamente  indicate,  i
seguenti uffici: 
 
  1°  Provveditorato  alle  opere  per  le  provincie   di   Caserta,
Benevento, Avellino e Salerno, con sede a Caserta; 
 
  2° Provveditorato alle opere per le provincie  di  Aquila,  Chieti,
Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila; 
 
  3° Provveditorato alle opere per  le  provincie  di  Foggia,  Bari,
Taranto e Lecce, con sede a Bari; 
 
  4° Provveditorato alle opere per la Basilicata, con sede a Potenza; 
 
  5° Provveditorato alle opere per le provincie di Cosenza, Catanzaro
e Reggio Calabria, con sede a Catanzaro; 
 
  6° Provveditorato alle opere per le provincie di Messina,  Catania,
Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo  e  Trapani,  con  sede  a
Palermo; 
 
  7° Provveditorato  alle  opere  per  le  provincie  di  Cagliari  e
Sassari, con sede a Cagliari. 
 
  Per la provincia di Napoli sara', ai medesimi  effetti,  provveduto
con separato decreto. 
 
  Il Provveditorato alle opere con sede in Catanzaro,  istituito  pei
fini del presente  decreto,  assorbira',  continuandone  l'attivita',
l'ufficio regionale per le strade calabresi,  sorto  in  base  al  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1432. 
 
  Saranno interamente attribuite ai  Provveditorati,  in  ragione  di
territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio
civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari che saranno soppressi. 
 
  La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile
di Roma sara' limitata alla provincia di Roma.