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LEGGE 18 giugno 1925, n. 1094

Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative. (025U1094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-7-1925
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Sono abrogati gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85,  115
e 116 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e sono richiamati  in
vigore gli articoli 92, 93, 94, 95, 230, 232, 235, 238, 240, 246, 247
e 280, n. 2, della  legge  comunale  e  provinciale,  testo  unico  4
febbraio 1915, n. 148, nonche' il R. decreto 24  settembre  1923,  n.
2064, per quanto riguarda la circoscrizione mandamentale agli effetti
elettorali. 
 
  Nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le parole  «
nelle   circoscrizioni   elettorali   provinciali   »   e   «   nella
circoscrizione » sono rispettivamente sostituite con le altre  «  nei
mandamenti » e « nel mandamento ». 
 
  Il Governo del Re  e'  autorizzato  a  stabilire  i  termini  della
rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali e  provinciali,
anche in deroga agli articoli 56, 95 e  279  del  testo  unico  della
legge. 
 
  Entro trenta giorni dalla ricostituzione,  i  Consigli  provinciali
provvederanno alla rinnovazione  della  nomina  dei  membri  elettivi
della Giunta provinciale amministrativa, con le norme del  citato  R.
decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.