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REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1045

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. (025U1045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1925
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  15-7-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Veduto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, che ha modificato alcune disposizioni del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 308, 312, 313, 314, 315 e 323 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:

«Art. 308. - La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contro matrici, che trattiene a corredo dei propri atti».

«Art. 312. - Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario.

«La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal successivo art. 317».

«Art. 313. - Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, la Corte dei conti provvede:

alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad effettuarne la consegna;

alla contemporanea comunicazione all'intestatario della avvenuta spedizione.

«Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante elenco, che viene corredato del tallone dell'assegno.

«Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal successivo art. 317.

«Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette dichiarazioni.

«Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni, come delle ricevute, sono determinate dal Ministro per le finanze, d'accordo con l'Amministrazione delle poste».

«Art. 314. - Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando l'Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario, le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno.

«La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire mille con ricevuta di ritorno.

«Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione.

«La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente, allegata alla matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta postale di ritorno.

«Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale di spedizione e quella di ritorno sostituiscono, ad ogni effetto la dichiarazione di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione dell'assegno salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'art. 472 per la procedura di ammortamento.

«Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute sono considerate come prova del recapito dell'assegno salvo risulti accertato che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione provvede per la procedura di ammortamento».

«Art. 315. - Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti dalla Corte dei conti, à sensi degli articoli 313 e 314.

«Ciascun elenco viene compilato in tre originali dei quali, due vengono, insieme ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno per ricevuta, e il terzo alla Delegazione del tesoro della Provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.

«L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al creditore indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegua o della ricevuta di ritorno.

«Alla scadenza del termine di cui all'art. 68 della legge, l'ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo.

«Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo; il secondo esemplare è inviato alla Delegazione del tesoro perché esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi.

«Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla Direzione generale del tesoro, agli effetti dell'art. 306.

«Art. 323. - Le ragionerie delle Amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla Direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole - nei limiti da concordarsi secondo le esigenze del servizio con la Direzione generale predetta - vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.

«Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione».