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REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 1032

Fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche. (025U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-7-1925 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ad interim per la guerra e per la marina, Alto Commissario per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate rispettivamente dal Ministero della guerra, da quello della marina e dal Commissariato dell'aeronautica, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e delle finanze, sono destinati ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e del Commissariato dell'aeronautica in qualità di addetti militari, navali ed aeronautici.

La carica di addetto aeronautico potrà essere affidata anche a funzionari civili del Commissariato dell'aeronautica.