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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 979

Disposizioni speciali per le pensioni dei Reali carabinieri. (025U0979)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro ad interim per la guerra e per la marina e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'aumento percentuale sulle prime L. 2000 delle pensioni od assegni diretti e sulle prime L. 700 delle pensioni od assegni di riversibilità di cui all'art. 8 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, è stabilito nella misura del 200 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo anteriormente al 1° febbraio 1919.

L'aumento di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto predetto si applica per intero se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 al 31 ottobre 1919, con la riduzione di un diciottesimo per ciascun mese successivo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi dal novembre 1919 all'ottobre 1920, e in ragione di un terzo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi dal novembre 1920 all'aprile 1921.

Se la cessazione dal servizio del personale indicato nel primo comma del citato art. 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, abbia avuto luogo posteriormente al 30 aprile 1921 e non oltre il 31 marzo 1923, spettano gli aumenti stabiliti dall'art. 4 del decreto medesimo.

Per il personale di cui all'ultimo comma 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, sarà considerata come data di cessazione dal servizio, agli effetti dell'aumento della pensione, il 31 ottobre 1920, salvo che la cessazione sia avvenuta posteriormente.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità degli appuntati e dei militari di truppa dei Reali carabinieri cessati dal servizio dopo il 31 gennaio 1919 l'aumento di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un decimo per ciascun mese successivo, fino a ridursi al 120 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1919; se la cessazione dal servizio si è verificata dopo il 31 maggio 1919 e fino al 31 luglio 1920, rimangono fermi gli aumenti previsti dal R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data di attuazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 180. - Granata.