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REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 890

Disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche. (025U0890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1926)
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Testo in vigore dal: 18-6-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 15 novembre 1923,  n.  2506,  e  23  ottobre
1924, n. 1994; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i  lavori
pubblici e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Ministri per i lavori pubblici e per le finanze sono  autorizzati
a  stipulare  convenzioni  con  le  singole  Provincie  al  fine   di
assicurare la regolare manutenzione delle strade  pubbliche  comprese
nei rispettivi territori, escluse quelle che per legge sono a  carico
esclusivo dei Comuni e le vicinali, e di stabilire il  riparto  della
spesa relativa. 
 
  Detto riparto verra' fatto  tenendo  conto  degli  sgravi  ottenuti
dalle Provincie  pel  passaggio  di  strade  provinciali  alla  prima
classe, degli oneri loro  derivanti  pel  concorso  nel  mantenimento
delle strade gia' nazionali incluse nella detta classe e delle  nuove
strade assunte in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 15 novembre
1923, n. 2506, delle condizioni dei bilanci provinciali, dei  tributi
gia' applicati o ancora applicabili, ed infine di ogni altro elemento
che valga a stabilire  l'effettivo  carico  delle  Provincie  per  la
conservazione del patrimonio stradale. 
 
  Tali convenzioni potranno regolare anche il riparto della spesa  di
manutenzione delle strade  di  prima  classe  relativa  all'esercizio
1924-1925.