stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 486

Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati. (025U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-4-1925 al: 30-6-1926
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli aumenti concessi con gli articoli 1 a 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centosettanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di riversibilità e al cinquanta per cento sulla rimanente parte.