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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 176

Disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere. (025U0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1925 al: 31-12-1988
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Art. 1



Gli agenti di cambio non possono dare il proprio nome quale contropartita in operazioni in divise.

La quotazione dei valori sul listino ufficiale può avvenire soltanto sulla doppia dichiarazione del venditore e del compratore.