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LEGGE 15 febbraio 1925, n. 122

Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694. (025U0122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il testo unico della legge elettorale politica, approvato col R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, è modificato come segue:

Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 560.

L'elezione dei deputati è fatta, a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sarà determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sarà, stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa Provincia.

La tabella dei collegi così formata farà parte integrante della presente legge.

Art. 41.

Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondere circoscrizione dei Collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.

Il secondo comma, identico.

Art. 42.

I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro per l'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione debbono decorrere almeno trenta giorni.

Il sindaco di ciascun Comune del Collegio dà notizia del decreto al pubblico, con apposito manifesto.

Art. 43.

Terzo comma: quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Art. 45.

N. 3. Soppresso.

N. 5 Sostituire la parola busta alla parola scheda.

Art. 46.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C o debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

La busta è di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

La scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità.

Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

Art. 48.

Nel primo comma alle parole primo presidente della Corte di appello circiscrizionale tabella A, sostituire le altre primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Art. 51.

Nei primi quattro comma sostituire alla parola circoscrizione la parola provincia e nel quinto comma alla parola circoscrizione la parola Collegio.

Art. 52.

La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non più di 500 elettori inscritti nelle liste del Collegio.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del Collegio per il quale si pone la candidatura, nonché il cognome ed il nome, la paternità ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non è stato condannato alla interdizione perpetua dei pubblici uffici, né alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera f) dell'art. 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del Collegio.

I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa da L. 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a L. 5 per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a L. 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopredetto.

Art. 53.

La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi dalle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che sottoscrittoti abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme siano state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che sieno stati allegati il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex deputati già convalidati, nonché il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente;

f) che sia stato allegato, per il candidato che risulti compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del Collegio, o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio.

In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del Collegio ed al prefetto della provincia.

Art. 53.-bis.

Quando in un Collegio risulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmetterà al Presidente del tribunale, cui spetta, ai sensi del successivo articolo 81 fungere da Ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il Presidente, sentito l'Ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamerà l'unico candidato e provvederà quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

Qualora invece in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commissione provinciale ne darà notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprirà i termini per la presentazione di nuove candidature purché non oltre il giovedì prima della elezione e di ciò darà avviso da pubblicarsi a cura dei sindaci in tutti i Comuni del Collegio.

Ove, per effetto della morte di uno dei candidati non resti in un Collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini, ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel Collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 54.

Soppresso.

Art. 55.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco di un Comune del Collegio, ogni candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'Ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del Collegio che sappiano leggere e scrivere. La dichiarazione pei rappresentanti, presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'Ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'Ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, chiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 300 a 3000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 55.-bis.

Il candidato ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica deve presentare non oltre le ore 16 del sabato precedente la elezione alla Cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso farà usare per la sua elezione, da esso controfirmata, in forma autentica.

Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformità rilasciata a tergo dalla Prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire, a cura del candidato, a ciascun ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

Sarà esonerato da tale obbligo il candidato che consegni un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun Comune al sindaco del Comune stesso, purché non oltre il sabato precedente la elezione, oppure consegni un numero di schede corrispondenti al numero totale delle sezioni del Collegio al sindaco del capoluogo del Collegio, purché ciò avvenga non oltre il mercoledì precedente la elezione.

I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilità, alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del Comune dell'intero Collegio.

In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 56.

Soppresso.

Art. 58.

Sostituire la parola Collegio alla parola circoscrizione.

Art. 62.

Secondo comma - Sopprimere le parole: una copia, del manifesto contenente le liste dei candidati ed una, copia del bollettino di cui all'art. 54, n. 4, lettere b) e c).

Art. 65.

Appena accertata in costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori, designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art.
45.

Art. 66.

Nel primo e seconde comma sostituire: busta a scheda.

Il resto identico sostituendo alle parole rappresentanti di liste le parole rappresentanti di candidati.

Art. 69.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segua sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita. colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perché tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca in una delle cabine a ciò destinata e di esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'art. 46.

Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonché confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito, con ammenda fino a lire trecento.

Art. 70.

Sostituire la parola busta alla parola scheda. Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 72.

Sostituire la parola busta alla parola scheda.

Art. 73.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 76.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultati, dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale, provinciale cui

all'art. 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonché dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'Ufficio, di cui all'art. 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentati dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'Ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta Voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta, non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccati da altri fuorché dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanta al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli l'iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65, o quello dei rappresentati dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente, capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna, ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 77.

Oltre al caso di nullità, previsto dall'art. 70, sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'art. 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura e segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 76, n. 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'art. 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segui che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 78.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del Collegio e della Sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 65 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta; delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80 nella Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, e consegnate al cancelliere, il quale diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso art.
80.

Art. 79.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigilato col bollo dell'ufficio di cui all'art. 65 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha ritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità, dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della congegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.
Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella Segreteria: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 80.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 81.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da Ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 78, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del Collegio.

È vietata all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi, di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'Ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta, il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio, di cui l'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti.
Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni a i termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilite dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 82.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a Conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 83.

Soppresso.

Art. 84.

Soppresso.

Art. 85.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore; presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

Art. 86.

I primi tre comma identici

Quarto comma: sopprimere le parole di alcuna lista e, Quinto comma:
identico.

Sesto comma: sostituire alle parole Ufficio centrale nazionale, le altre: al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo del Collegio.

Settimo comma: sopprimere la parola nazionale.

Gli ultimi tre comma: identici

Art. 87.

Sostituire nel primo comma alle parole Primo presidente della Corte di appello di Roma, le altre Procuratore generale presso Corte di appello.

Il resto identico.

Art. 89.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i Ministri, Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro di Casa Reale, il Primo, segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purché addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;

g) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle Seguenti categorie:

a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico ministero di qualunque grado;

d) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V.
S. N. che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni.

Art. 90.

I funzionari ed impiegati di cui nell'articolo precedente, che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera è di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori alla data dell'elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'art. 82, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici, supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 91.

Soppresso.

Art. 94.

Aggiungere alla parola: personalmente le altre: o per interposta persona.

Art. 96.

Sostituire alle parole: di cui all'art. 91, le altre: di cui all'art. 89.

Art. 96. bis.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 96.-ter.

Le funzioni di presidente della amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

Chiunque eserciti le funzioni di presidente dell'Amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale o di presidente dell'Amministrazione provinciale.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 96.- quater.

Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

Art. 100.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due Collegi.

Il deputato eletto in due Collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera precede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura, in più di due Collegi è nulla.