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REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 67

Modificazione dei termini previsti dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, circa le garanzie per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra. (025U0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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