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REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2355

Accertamenti sanitari per il personale civile e militare del Commissariato di aeronautica. (024U2355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-3-1925
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1895, n. 70, che  approva  il  testo
unico  delle  leggi  sulle  pensioni  civili  e  militari  e  le  sue
successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 5  settembre  1895,  n.  603,  che  approva  il
regolamento per la esecuzione del testo unico predetto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
Commissario per  l'aeronautica,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze e col Ministro per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I pareri  medici  sulla  dipendenza  da  cause  di  servizio  della
infermita',  lesioni  o  ferite  del  personale  militare  e   civile
dipendente  dal  Commissariato  dell'aeronautica,   ed   ogni   altro
accertamento sanitario richiesto per il personale  medesimo  in  base
alle vigenti disposizioni in  materia  di  pensioni  o  di  Stato  in
seguito alle deliberazioni ed alle richieste  dei  competenti  organi
amministrativi  dell'Aeronautica,  verra'  eseguito  dalle  autorita'
sanitarie del Regio esercito a norma e  con  le  modalita'  contenute
nelle disposizioni  predette,  sentiti,  ove  occorra,  gli  istituti
psico-fisiologici per l'accertamento della idoneita' al  servizio  di
aeronautica. 
 
  Tutte le attribuzioni che dalle disposizioni stesse sono  demandate
al  Ministero  della  guerra  ed  a  quello  della  marina,   saranno
esercitate dal  Commissariato  per  l'aeronautica,  sentiti,  ove  si
ritenga opportuno, la Direzione centrale  di  sanita'  del  Ministero
della guerra ed il Collegio medico superiore. 
 
  Il  presente  decreto  entrera'  in   vigore   dal   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 novembre 1924. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1925. 
 
    Atti del Governo, registro 234, foglio 20. - Granata.