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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2293

Modificazioni ai Regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127 del 23 maggio 1924, concernenti le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici telefonici. (024U2293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 4-2-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge n. 1127 del 23 maggio 1924, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale;
Visto il R. decreto n. 2225 del 27 settembre 1923, concernente la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 1, 3 e 8 del R. decreto 2225 del 27 settembre 1923, sono apportate le seguenti variazioni:

all'art. 1 è aggiunto il seguente comma: « Le precedenti disposizioni si intendono estese ai ricevitori telefonici ».

L'art. 3 è sostituito con il seguente:

« La Cassa garantisce lo Stato di ogni responsabilità incontrata dagli iscritti in dipendenza delle loro funzioni con effetto dal giorno dell'ammissione in servizio nei limiti della cauzione da ciascuno dovuta.

« La garanzia della Cassa si estende alla gestione di tutti i servizi postali, telegrafici, telefonici comunque esercitati dai ricevitori iscritti alla Cassa».

All'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto spettante alla Cassa, sui beni del contabile, sarà subordinato a quello dello Stato qualora il credito erariale non sia stato completamente soddisfatto ».