stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2293

Modificazioni ai Regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127 del 23 maggio 1924, concernenti le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici telefonici. (024U2293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-2-1925
al: 4-2-1926
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 1127 del 23 maggio  1924,  riguardante
l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche  e
del relativo personale; 
 
  Visto il R. decreto n. 2225 del 27 settembre 1923,  concernente  la
istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali
telegrafici; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 1, 3 e 8 del R. decreto 2225 del 27  settembre  1923,
sono apportate le seguenti variazioni: 
 
  all'art.  1  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «  Le   precedenti
disposizioni si intendono estese ai ricevitori telefonici ». 
 
  L'art. 3 e' sostituito con il seguente: 
 
  « La Cassa garantisce lo Stato di ogni  responsabilita'  incontrata
dagli iscritti in dipendenza delle  loro  funzioni  con  effetto  dal
giorno dell'ammissione in  servizio  nei  limiti  della  cauzione  da
ciascuno dovuta. 
 
  « La garanzia della Cassa si  estende  alla  gestione  di  tutti  i
servizi postali,  telegrafici,  telefonici  comunque  esercitati  dai
ricevitori iscritti alla Cassa». 
 
  All'art. 8 e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Il diritto spettante alla Cassa, sui beni  del  contabile,  sara'
subordinato a quello dello Stato qualora il credito erariale non  sia
stato completamente soddisfatto ».