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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2163

Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra. (024U2163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1925
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  28-1-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 22, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda ad un regolamento da approvarsi con decreto Reale, di fissare i criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella liquidazione del trattamento normale di quiescenza al quale l'invalido di guerra (che abbia conseguito pensione, od assegno rinnovabile, o temporaneo) possa acquistare diritto dopo l'invalidità e indipendentemente da questa, e nella liquidazione di riversibilità alla famiglia, i servizi militari e le campagne di guerra si valutano, in aggiunta agli altri servizi utili a pensione, in qualunque tempo prestati, secondo le norme sulle pensioni ordinarie vigenti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto è disposto dai seguenti articoli.