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REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1924, n. 1944

Disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli. (024U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1924 al: 8-4-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma;
Visto il testo unico approvato col R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;
Visto l'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, riguardante la capitalizzazione degl'interessi sui mutui edilizi;
Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, portante nuovi provvedimenti sull'edilizia popolare;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1357, portante provvedimenti per le città di Messina e di Reggio Calabria;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, con preferenza per quelli dei gradi minori, alloggi a condizioni favorevoli nelle città capoluoghi di Provincia, si provvederà per mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati statali avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni di Stato ai soli effetti fiscali.

L'Istituto predetto avrà sede in Roma e rappresentanza nelle altre città capoluoghi di Provincia dove sia necessario che esso svolga la sua azione.