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REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1938

Disposizioni circa l'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico. (024U1938)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1986)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-1-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva regolamento per la esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, sui colori nocivi;
Ritenuta la necessità di disciplinare in modo più rispondente alle necessità della pratica e più conforme alle attuali cognizioni scientifiche, le norme per l'impiego dei coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono ritenuti nocivi tutti i coloranti artificiali organici eccetto i seguenti:

A) Giallo naftolo S. (Giallo acido - Citronina A) - Sale sodico o potassico dell'acido dinitronaftolsulfonico.

B) Crisoidina - Cloridrato di diaminoazobenzolo.

C) Sudan I. (Arancio G. - Arancio solubile nei grassi - Arancio insolubile di anilina)- Anilinazo β naftolo).

D) Tartrazina (Giallo di idrazina - Giallo tartarico) - Sale sodico dell'acido 3. carbossi - 5. Pirazolone - 1. p. fenilsulfonico - 4. idrazon p. fenilsulfonico.

E) Arancio I. (Arancio S. - Arancio n. 1. - Arancio R. extra - Naftolarancio) - Sale sodico dell'acido p. sulfanilazo a naftolo.

F) Bordeaux B (Rosso solido B) - Sale sodico dell'acido naftilaminazo - 2. naftol - 3. 6. disulfonico.

G) Ponceau 2R. (Rossoxilidina - Ponceau xilidina) - Sale sadico dell'acido xilidinazonaftol - 3. 6. disulfonico.

H) Ponceau 3R. (Rosso cumudina - Ponceau cumidina) - Sale sodico dell'acido pseudocumidinazo 2. naftol 3. 6. disulfonico.

I) Rosso scarlatto Vittoria (Ponceau 4R. - Scarlatto Vittoria 4R.
extra) - Sale sodico dell'acido naftionazo 2. naftol - 6. 8.
disulfonico.

L) Ponceau 6R. - Sale sodico dell'acido naftionazo - 2. naftol - 3.
6. 8. trisulfonico.

M) Eritrosina (Pirosina - jodoeosina) - Sale sodico o potassico della tetraiodofluoresina.

N) Eosina (Eosina solubile in acqua) - Sale sodico o potassico della tetrabromofluorescina.

O) Flossina - Sale sodico o potassico della diclorotetrabromofluorescina.

P) Bleu anilina (Bleu genziana - Bleu opale - Bleu solubile all'alcol) -Cloridrato o solfato od acetato della trifenilrosanilina.

Q) Bleu solubile all'acqua - Sale sodico od ammonito o di calcio dei derivati sulfonici della trifenilrosanilina o trifenil - p.
rosanilina.

R) Verde luce (Verde acido S. O. F. - Verde luce S. - Verde luce giallastro) - Sale sodico o di calcio dell'acido dietil dibenzil, trifenilcarbinol, trisulfonico.

S) Verde malachite (Verde nuovo - Verde Vittoria - Verde diamante - Verde stabile - Verde benzoile) - Ossalato del tetrametil di p.
amidotrifenilmetano.

T) Violetto metile (Metil violetto - Violetto di Parigi) - Cloridrato di tetrapenta ed esametil. p. rosanilina.

U) Carminio d'indaco - Indigotin. disulfonato sodico.

Sono inoltre ritenuti nocivi tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:

A) I coloranti della frutta e delle radici alimentari e le lacche di alluminio che si ottengono da detti coloranti.

B) Zafferano.

C) Curcuma.

D) Oriana (ananatio).

E) Alcannina (acunsina).

F) Cocciniglia e rosso di cocciniglia.

G) Legno sandalo.

H) Oricello e pasta di oricello.

I) Clorofilla.

L) Indaco (anche sintetico).

M) Succo di liquirizia.

N) Caramello.

O) Campeccio ed estratto di campeccio.

P) Sommacco ed estratto di sommacco.

Q) Nerofumo.

Sono infine ritenuti nocivi i coloranti sia organici sia inorganici, i quali contengono arsenico, antimonio, bario, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, uranio e derivati del cianogeno.