stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1924, n. 1932

Stanziamento della somma di L. 15 miliardi, dall'esercizio 1924-25 all'esercizio 1935-36, per opere pubbliche straordinarie. (024U1932)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-12-1924 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata l'opportunità che lo svolgimento dei lavori pubblici abbia luogo in modo organico e secondo un ponderato programma che tenga conto delle loro interferenze e che sia vagliato dal punto di vista dell'economia generale del paese;
Posta come inderogabile la norma che, salvo le eccezioni esplicitamente sancite dalle leggi, vi sia piena corrispondenza tra il costo delle opere effettivamente eseguite in un esercizio e gli stanziamenti del rispettivo bilancio per modo che nel caso di opere ripartite fra più esercizi la relativa spesa non venga differita oltre l'esercizio in cui tali opere si compiono;
Vista la necessità che siano predisposte con vantaggio della economicità e dei controlli amministrativi e della buona esecuzione delle opere stesse i progetti esecutivi di quelle cui presumibilmente in relazione ai limiti del programma si dovrà dar corso;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È stabilita in L. 15 miliardi, ivi comprese le autorizzazioni recate da provvedimenti emanati fino alla data del presente decreto, e tenuto conto dei residui risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24, la spesa per opere pubbliche straordinarie, facente carico al bilancio del Ministero predetto a partire dall'esercizio 1924-25 e fino all'esercizio 1935-36.

Rimane ferma l'autorizzazione di spesa di cui al Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356, per la parte da stanziare negli esercizi finanziari 1936-37 e successivi.

Della indicata somma di L. 15 miliardi:

1° L. 2,004,926,993.44, corrispondenti all'ammontare dei residui al 30 giugno 1924, restano assegnati per lire 1,734,798,817.46 alle spese effettive straordinarie e per L. 270,128,175.98 alle costruzioni di strade ferrate; giusta le risultanze del rendiconto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24;

2° L. 1,060,073,006.56 sono attribuite per L. 810,201,182.54 e per L. 249,871,824.02 rispettivamente alle indicate categorie di spese per l'esercizio finanziario 1924-25;

3° le restanti L. 11,935 milioni sono destinate, in quote costanti di L. 835 milioni e di L. 250 milioni rispettivamente alle stesse categorie, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1935-36.