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REGIO DECRETO-LEGGE 4 agosto 1924, n. 1292

Approvazione del nuovo ordinamento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (024U1292)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità che l'azione di tutte le forze armate dello Stato sia armonizzata e regolata da disposizioni legislative e regolamentari comuni, perché in un solo fascio di opera e di sentimento esse possano sempre meglio corrispondere al loro altissimo compito di tutelare l'integrità della Patria e mantenere salde le istituzioni;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La M. V. S. N. fa parte delle forze armate dello Stato. I suoi componenti prestano giuramento di fedeltà al Re e sono soggetti alle stesse disposizioni disciplinari e penali di quelli appartenenti al Regio esercito.