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REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1218

Disposizioni per l'ammissione nella magistratura in esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario. (024U1218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-8-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 104 e 105 del R. decreto 30  dicembre  1923,  n.
2786; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il concorso ai posti di uditore giudiziario e' ordinato con decreto
Ministeriale, e inserito nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno  e  nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari  di
culto ed affisso nelle sale d'ingresso delle Corti e dei Tribunali  e
nell'albo di ciascuna Universita' del Regno. 
 
  Il decreto determina il numero dei posti per i quali e' bandito  il
concorso e il tempo utile  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, indicando il giorno in cui  avranno  principio  le  prove
d'esame.