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REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1030

Esonero degli istituti di credito agrario creati con legge speciale dall'adempimento di alcune formalità nella concessione di mutui per la costruzione di edifici rurali coi benefici del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332. (024U1030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))