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REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1924, n. 939

Autorizzazione agli Istituti di credito a consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni «Danneggiati terremoti». (024U0939)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1925, n. 2522 (in G.U. 09/02/1926, n. 32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-6-1924 al: 8-2-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Istituti indicati all'art. 266 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di obbligazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei Regi decreti 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a stati di avanzamento, stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni in forma cambiaria per un importo complessivo non eccedente il valore attuale delle obbligazioni cedute, scontate al saggio stabilito da ciascun Istituto.