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REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 812

Impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie. (024U0812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-6-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 31 in data 14 gennaio 1923 che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831 che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967 che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880 relativo alle chiamiate in servizio degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110 relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110 relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;
Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il decreto 22 settembre 1905 che regolano l'ordinamento amministrativo dell'Eritrea e successive disposizioni;
Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161 e il decreto 4 luglio 1910, n. 562 che regolano l'ordinamento amministrativo della Somalia, e successive disposizioni:
Visto il R. decreto n. 1784 in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160 in data 22 aprile 1923 sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505 sul nuovo trattamento economico coloniale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le colonie, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Possono concorrere al presidio ed alla sicurezza delle Colonie, in ausilio ai Regi corpi di truppe coloniali, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ne facciano domanda, e che si obblighino alla ferma da stabilirsi, secondo le esigenze, con decreto del Ministero delle colonie, da registrarsi alla Corte dei conti, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra, ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Detti volontari sono inquadrati in reparti distinti: possono tuttavia essere aggregati, isolatamente o in nuclei, a reparti dei Regi corpi di truppe coloniali.

Detti volontari possono essere trasferiti da una Colonia all'altra, dietro loro domanda, o d'autorità.