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REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 779

Aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato. (024U0779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1927)
Testo in vigore dal: 1-1-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio
decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e relative modificazioni; 
 
  Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, numeri 2477  e  2480,  e  30
dicembre 1923, n. 2835; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La cessazione dal servizio prevista da speciali norme di  carattere
transitorio per il personale che abbia raggiunto o raggiunga i limiti
di eta' o di anzianita' stabiliti  nelle  norme  medesime,  non  puo'
essere disposta se non previo consenso del Ministro delle finanze, ai
sensi e per gli effetti di cui al  secondo  comma  dell'art.  22  del
Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480. 
 
  La disposizione di  cui  al  precedente  comma  si  applica  per  i
provvedimenti  che  abbiano  decorrenza  posteriore  alla   data   di
pubblicazione del presunto decreto.