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REGIO DECRETO-LEGGE 1 maggio 1924, n. 763

Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi. (024U0763)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1925, n. 2301 (in G.U. 04/01/1926, n.2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-5-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 993; 
 
  Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113; 
 
  Considerato che con il 1° gennaio 1924 e'  entrato  in  vigore  nei
territori annessi l'ordinamento tributario del Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La quota di contributo, da consolidarsi a  carico  dei  Comuni  dei
territori annessi di cui agli articoli 3  della  legge  26  settembre
1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali  hanno
le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore  agli  studi
e' fissata nella  misura  di  L.  2  per  ogni  abitante  secondo  la
popolazione risultante  dai  dati  del  censimento  del  1921.  Detto
contributo sara' versato dal l° gennaio 1924 da ciascun Comune con le
modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. 
 
  In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per
effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina  il
nuovo stato economico dei maestri elementari.