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REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 636

Disciplina delle case da giuoco. (024U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Delle case da giuoco nelle quali può essere autorizzato il giuoco anche di azzardo.
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  • Disposizioni generali e penali.
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Testo in vigore dal:  10-5-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In deroga agli articoli 484 e 487 del Codice penale, nelle località che siano da almeno dieci anni sedi di stazioni climatiche, balneari od idrominerali e che non si trovino in prossimità di centri con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, può essere concessa l'apertura di case da giuoco, nelle quali è permesso il giuoco anche di azzardo.

La domanda per ottenere la concessione di apertura di case da giuoco, nelle quali è permesso il giuoco anche di azzardo, è diretta al Ministro per l'interno, per il tramite del Prefetto della Provincia, con l'osservanza delle prescrizioni del seguente art. 2.