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REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 621

Composizione del Consiglio superiore di sanità. (024U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-5-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il numero dei dottori in medicina e chirurgia che compongono il Consiglio superiore di sanità è portato da otto a undici, e cioè: sei particolarmente competenti nell'igiene pubblica, uno in idrologia, uno in tisiologia, uno in pediatria, uno in clinica medica, uno in patologia generale.