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REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 621

Composizione del Consiglio superiore di sanità. (024U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-5-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie,  approvato  con  Nostro
decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed  il  Nostro  decreto  30  dicembre
1923, n. 2889; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il numero dei dottori in medicina e  chirurgia  che  compongono  il
Consiglio superiore di sanita' e' portato da otto a undici, e  cioe':
sei  particolarmente  competenti   nell'igiene   pubblica,   uno   in
idrologia, uno in  tisiologia,  uno  in  pediatria,  uno  in  clinica
medica, uno in patologia generale.