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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 590

Approvazione della Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio. (024U0590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal: 21-5-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli per l'economia  nazionale,  per
la marina, per la giustizia e gli affari di culto,  per  le  finanze,
per le poste ed i telegrafi e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alla Convenzione concernente l'indennita' di disoccupazione  in  caso
di  perdita  per  naufragio,  adottata  dalla   Conferenza   generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro  della  Societa'  delle
Nazioni nel corso della sua seconda  sessione  tenuta  a  Genova  nel
1920. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per
conformare  la   legislazione   interna   alle   disposizioni   della
Convenzione predetta.