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REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 494

Proroga di termini per facoltà e provvedimenti vari emanati in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (024U0494)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1923, con l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, è prorogata sino al 31 dicembre 1928.