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REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 494

Proroga di termini per facoltà e provvedimenti vari emanati in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (024U0494)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  emanate  in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857; 
 
  Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545; 
 
  Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227; 
 
  Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  lavori
pubblici, di concerto col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per l'interno e coi  Ministri  Segretari
di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La  facolta'  accordata  al  Governo  con  l'art.  2  (disposizioni
preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, gia' prorogata fino al 31  dicembre  1923,  con
l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e' prorogata sino al 31
dicembre 1928.